La risposta alle domande frequenti sulla normativa legale e fiscale
Ogni giorno diverse persone interessate ai corsi di massaggio offerti dalla scuola di massaggio DIABASI® si interrogano sulla normativa sui massaggi, sulle leggi sui massaggi e su tutti gli aspetti legali e fiscali riguardanti la professione di massaggiatore.
Ecco quindi perché in questo articolo vogliamo racchiudere le domande più frequenti e dare una prima risposta ai vostri tanti e legittimi dubbi.
- Il diploma è riconosciuto? Da chi?
Non ministerialmente, ma la figura professionale di Massaggiatore in qualità di Operatore Olistico o del Benessere, è considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), oltre che in virtù della legge 4 del 14 gennaio 2013 (libertà nell’esercizio delle professioni non organizzate in ordini o collegi).
- Al termine del corso di massaggio posso lavorare come massaggiatore?
Si. In qualità di dipendente, in co.co.pro, con la prestazione occasionale e soprattutto con la Partita IVA in qualità di libero professionista.
- Dove posso lavorare?
Nei centri estetici, nei saloni da parrucchiera, nelle terme e spa, nei centri fitness e wellness, nelle farmacie ed erboristerie, negli hotel e nei villaggi turistici, nelle navi da crociera, nei centri di massaggio, a domicilio, e negli studi proprio a casa o in attività direzionali o commerciali visibili su strada.
Ma c’è di più, DIABASI® è l’unica scuola di massaggio sul territorio nazionale a fornire gratuitamente ai suoi allievi informazioni su leggi/fisco, sulla professione del massaggiatore e sulla normativa sui massaggi. Non è tutto. Un responsabile DIABASI® può intervenire al telefono in diretta per parlare con gli enti di accertamento qualora riceviate un controllo e dobbiate spiegare la vostra posizione da massaggiatore.
Infine la scuola di massaggio DIABASI® mette a disposizione dei suoi allievi un commercialista convenzionato.
Aspetti legali della professione del massaggiatore
Cominciamo con una premessa: l’Operatore specializzato in Massaggio Olistico e del Benessere non è un operatore sanitario né eroga prestazioni sanitarie e non è neanche un terapeuta per i seguenti motivi:
- non considera, non tratta e non si pone come obiettivo la risoluzione di patologie di stretta pertinenza medico/sanitaria;
- non considera il proprio intervento sostitutivo di quello del medico;
- non fornisce al ricevente prescrizioni farmacologiche o terapeutiche similari;
Il Massaggio Olistico o del Benessere quindi:
- non è Fisioterapia
- non è Massofisioterapia
- non è Massoterapia
- non è Osteopatia/Chiropratica
- non è un trattamento invasivo
Detto ciò va fatto inoltre notare che la figura professionale di Massaggiatore in qualità di Operatore Olistico o del Benessere, è considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d’azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica).
Per quanto concerne poi la specificità della possibilità riguardo l’apertura di un centro massaggio o centro benessere è possibile (anche se non si è massoterapisti o estetisti) a condizione che non si svolgano nel centro pratiche estetiche o terapeutiche come già detto.
Aspetti fiscali della professione di massaggiatore
Gli operatori del benessere sono lavoratori autonomi e non aziende, quindi NON è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. Nella dichiarazione di inizio attività deve essere espressa l’eventuale opzione per i regimi agevolati: contribuenti minimi, nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
Per quanto riguarda l’ I.N.P.S. è necessaria l’iscrizione nella gestione separata.
Codice attività 26 attività diversa: operatore per il benessere fisico.
Codice di attività Ateco: 96.09.09
Altre attività di servizi per la persona NCA.
Inoltre vi è anche a supporto la LEGGE N. 4 DEL 14 GENNAIO 2013.
Il principio informatore cui pare ispirarsi la disciplina è quello della libertà nell’esercizio della professione, un tanto purché ciò non riguardi le professioni sanitarie.
Analizzando inoltre il provvedimento, emerge come la professione possa essere esercitata liberamente, in quanto fondata sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.
Unico vero e proprio obbligo per chi intende svolgere l’attività di massaggiatore è quello di contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con un espresso riferimento agli estremi della legge n. 4/2013.
Disclaimer:
Gli articoli contenuti in questa sezione hanno puro scopo divulgativo/informativo e non intendono sostituire il parere del medico. I contenuti di cui sopra pertanto non sostituiscono le pagine ufficiali dei corsi e dei prodotti, dove, invece, sono presenti informazioni aggiornate e dettagliate.
Gentilissimi,
Buonasera. Non mi è chiaro se posso come massaggiatore fare ricevute a privato come compenso occasionale. Sembra non possibile in quanto prestazione prevista solo nei confronti di altri soggetti con p.iva. Sapete indicarmi la norma di riferimento in proposito. Grazie mille, cordiali saluti
Salve,
per tutte le informazioni legali e fiscali può scrivere una mail a: leggiefisco@diabasi.it
Grazie